Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo III: Polizia giudiziaria > Art. 59
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .). 2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria č responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivitā di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.). 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivitā di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Stampa Subordinazione della polizia giudiziaria - Art. 59 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.