| |

|
| Articolo 59 |
Subordinazione della polizia giudiziaria |
| 1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .).
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria č responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivitā di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivitā di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
|
|
|