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Articolo 591 Inammissibilità dell'impugnazione
1. L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione (606). Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
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