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| Articolo 593 |
Casi di appello |
| 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna (533 s.) o di proscioglimento (529-531).
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchÈ il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere (425, 428) relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
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