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Articolo 595 Appello incidentale
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'art. 584. 2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584. 3. L'appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti previsti dall'art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'art. 587. 4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità (591) dell'appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.
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