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Art. 598
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Articolo 598
Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
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Titolo I: Disposizioni generali
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Titolo II: Appello
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Titolo III: Ricorso per cassazione
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Titolo IV: Revisione
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