| Articolo 60 |
Assunzione della qualità di imputato |
| 1. Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta * a giudizio emesso a norma dell'art. 555 e nel giudizio direttissimo (449, 556) .
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.) del processo.
* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 G.U n.296 del 18.12.99.
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