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Articolo 601 Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili. 2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonchÈ l'indicazione del giudice competente. n termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni. 4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile (765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. 6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f).
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