| Articolo 602 |
Dibattimento di appello |
| 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo .
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonchÈ, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523.
ARTICOLO 3 l. 19/01/1999 n. 14
1 Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamentealla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’imputato, nonchÈ, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo 585 del Codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 599 del Codice predetto con riferimento ai motivi. di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta della Camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo 619 del Codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest’ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.
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