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Articolo 606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 sg.), di inutilizzabilità (191), di inammissibilità o di decadenza (173); d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 comma 2; e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593). 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
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