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Articolo 607 Ricorso dell'imputato
1. L'imputato puņ ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (428-593). 2. Puņ, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (535, 592).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Appello | Titolo III: Ricorso per cassazione | Titolo IV: Revisione |

   
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