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Articolo 608 Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello puņ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531) pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593). 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puņ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge.
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