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Articolo 611 Procedimento in Camera di consiglio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41, 48, 428), la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito (311) e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza (169 att ), tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. 2. Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara l'inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Appello | Titolo III: Ricorso per cassazione | Titolo IV: Revisione |

   
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