Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 9 > Titolo III: Ricorso per cassazione > Art. 612
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 612 Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile (83 sg.), la Corte di Cassazione puņ sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando puņ derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile č adottata dalla Corte di Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.
Stampa Sospensione dell'esecuzione della condanna civile - Art. 612 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Appello | Titolo III: Ricorso per cassazione | Titolo IV: Revisione |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.