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Articolo 616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento (535, 592). Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
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