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Articolo 617 Motivazione e deposito
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.). 2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. 3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità (disp. di att 174.).
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