| Articolo 621 |
Effetti dell'annullamento senza rinvio |
| 1. Nel caso previsto dall'art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
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