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Articolo 626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria (disp. di coord 217, c.p.p.287-290) o una misura di sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perchÈ dia i provvedimenti occorrenti .
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