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Articolo 629
Condanne soggette a revisione
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.
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Titolo I: Disposizioni generali
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Titolo II: Appello
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Titolo III: Ricorso per cassazione
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Titolo IV: Revisione
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