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| Articolo 63 |
Dichiarazioni indizianti |
| 1. Se davanti all'autoritą giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reitą a suo carico, l'autoritą procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191).
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualitą di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191).
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