1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto (c.p 307) ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.