Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 9 > Titolo IV: Revisione > Art. 635
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 635 Sospensione dell'esecuzione
1. La Corte di Appello puņ in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.
Stampa Sospensione dell'esecuzione - Art. 635 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Appello | Titolo III: Ricorso per cassazione | Titolo IV: Revisione |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.