| Articolo 64 |
Regole generali per l'interrogatorio |
| 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all'interrogatorio (350-1) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertą di autodeterminazione o ad alterare la capacitą di ricordare e di valutare i fatti (188).
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltą di non rispondere (2104) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirą il suo corso.
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