Tutti
Codice penale
Procedura penale
Codice civile
Procedura civile
Legge on Line
>
Codice di procedura penale
> Libro 9 >
Titolo IV: Revisione
>
Art. 641
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Gazzetta ufficiale
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis
Articolo 641
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Stampa
Titolo I: Disposizioni generali
|
Titolo II: Appello
|
Titolo III: Ricorso per cassazione
|
Titolo IV: Revisione
|
Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.