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Articolo 648 Irrevocabilitā delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non č ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629). 2. Se l'impugnazione č ammessa, la sentenza č irrevocabile quando č inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi č stato ricorso per cassazione (606), la sentenza č irrevocabile dal giorno in cui č pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna (460) č irrevocabile quando č inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
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