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Articolo 649 Divieto di un secondo giudizio
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili (648) non puņ essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345. 2. Se ciņ nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.
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