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Articolo 650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648). 2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (428).
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