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Articolo 654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile (76) e del responsabile civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchÈ i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchÈ la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
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