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Articolo 658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (c.p 199 sg..), diversa dalla confisca (c.p 240.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'art. 659 comma 2.
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