| Articolo 662 |
Esecuzione delle pene accessorie |
| 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.
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