Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 10 > Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali > Art. 662
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 662 Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente. 2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.
Stampa Esecuzione delle pene accessorie - Art. 662 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.