Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 10 > Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali > Art. 668
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 668 Persona condannata per errore di nome
l. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'art. 630 comma 1 lett. c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
Stampa Persona condannata per errore di nome - Art. 668 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.