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Articolo 671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o i, pubblico ministero possono chiedere a, giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato (c.p 81.), sempre che la stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (disp. di att 186-188.). 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
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