Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 10 > Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali > Art. 673
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 673 Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimitā costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non č previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (disp. di att 193.). 2. Allo stesso modo provvede quando č stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (425) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilitā.
Stampa Revoca della sentenza per abolizione del reato - Art. 673 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.