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Articolo 674 Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena (c.p 168), della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati (151,174 c.p.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175) è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
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