| Articolo 678 |
Procedimento di sorveglianza |
| 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'art. 148 c.p., alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertā controllata e alla dichiarazione di abitualitā o professionalitā nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero dell'interessato, del difensore o di ufficio a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi č motivo di dubitare della identitā fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalitā, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di Appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
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