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Articolo 679 Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (c.p 102-105). Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonchÈ sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere (c.p 108). 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
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