| Articolo 680 |
Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza |
| 1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualitą o professionalitą nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o proscioglimento o di non luogo a procedere (425) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo (588), salvo che il tribunale disponga altrimenti.
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