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Articolo 682 Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale (c.p 176). 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Stampa Liberazione condizionale - Art. 682 Codice di procedura penale Stampa
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