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Articolo 683 Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione (c.p 178, 179), anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato (disp. di att 193 ). 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 c p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
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