Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 10 > Titolo IV: Casellario giudiziale > Art. 687
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 687 Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'art. 673; b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione; c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata. 3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato; b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato .
Stampa Eliminazione delle iscrizioni - Art. 687 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.