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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 10 > Titolo IV: Casellario giudiziale > Art. 689
 
 
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Articolo 689 Certificati richiesti dall'interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda (disp. di att 195). 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione (disp. di att 197): 1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 c.p., purchÈ il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma 1 c.p.; 3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 c.p.; 4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonchÈ dei decreti penali* 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere , quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686 comma 1 lett. b) e c); c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma nonchÈ i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato. 3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3.
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Titolo I: Giudicato | Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali | Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali | Titolo IV: Casellario giudiziale | Titolo V: Spese |

   
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