Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo II: Estradizione > Art. 697
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione. 2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di Grazia e Giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Stampa Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia - Art. 697 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.