| Articolo 70 |
Accertamenti sulla capacità dell'imputato |
| 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ( 129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (ìsopravvenuta al fatto" è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale). l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (190-2) perizia (220).
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (190-1).
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l'incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti dall'art. 392.
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