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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo II: Estradizione > Art. 701
 
 
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Articolo 701 Garanzia giurisdizionale
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta (disp. di att 202.). L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale. 3. La decisione favorevole della Corte di Appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o ana Corte di Appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello di Roma.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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