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Articolo 709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. 2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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