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Articolo 711
Riestradizione
1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
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Titolo I: Disposizioni generali
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Titolo II: Estradizione
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Titolo III: Rogatorie internazionali
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Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere
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