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Articolo 715 Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e Giustizia, la Corte di Appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura può essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona; c) vi è pericolo di fuga. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla Corte di Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla Corte di Appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di Appello di Roma. 4. La Corte di Appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253). 5. Il Ministro di Grazia e Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello di Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700.
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