| Articolo 717 |
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva |
| 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale (disp. di att 202.).
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di Appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
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