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Articolo 72 Revoca dell'ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (313-2). 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).
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