Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo III: Rogatorie internazionali > Art. 724
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 724 Procedimento in sede giurisdizionale
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 726, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello. 3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale. 4. La Corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L'esecuzione della rogatoria è negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5 bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato .
Stampa Procedimento in sede giurisdizionale - Art. 724 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.