Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo III: Rogatorie internazionali > Art. 725
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

Articolo 725 Esecuzione delle rogatorie
1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. 2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Stampa Esecuzione delle rogatorie - Art. 725 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.